On-line Progetto Manager di gennaio-febbraio 2015
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Si comunica ai Soci che a breve sarà possibile estendere l’Assistenza Sanitaria Diretta tramite ASSIDAI-PREVIMEDICAL, ovviamente a tariffe FASDIR, anche ai Dirigenti pensionati RAI e Consociate non ancora iscritti all’ASSIDAI, grazie ad un nuovo accordo che siamo riusciti a promuovere, insieme all’ADRAI, fra FASDIR ed ASSIDAI.
Roma, 31 dicembre 2014
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Sono stati presentati alla Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato gli emendamenti proposti dalla CIDA, e fortemente sostenuti da Federmanager nella fase di elaborazione, finalizzati al recupero del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni per il triennio 2014/2016.
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28-04-2014
Messaggio n. 4294
Allegati n.2
OGGETTO: Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
È stato esplosivo il decennio 2004-2013, di "brulicante creatività". Il decennio che ha cambiato la TV. Moderatrice: Carmen Lasorella. Relatori: Massimo Scaglione, Enrico Mentana, Angelo Guglielmi, Carlo Freccero, Luigi De Siervo, Andrea Melodia.
DIREZIONE GENERALE
CIRCOLARE n. 2469
Roma, 9 maggio 2014
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
Come noto, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto, per il biennio 2014-2016, l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il minimo INPS corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Restano, quindi, esclusi dall'applicazione del prelievo i trattamenti pensionistici derivanti da forme di previdenza complementare o integrativa.
L'INPS, nei giorni scorsi, ha pubblicato il messaggio n. 4294/2014 per illustrare le modalità applicative relative a detto contributo specificando, al contempo, che ai pensionati interessati verrà inviato uno specifico documento informativo.
Nel suddetto messaggio l'Istituto ha confermato che il contributo si applica ai trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS (per il 2014 e pari a € 501,38/lordi-mese, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la seguente tabella:
La prima trattenuta relativa al contributo di solidarietà 2014-2016 verrà effettuata dall'Istituto a partire dal corrente mese di maggio.
In considerazione del fatto che il contributo di solidarietà in parola ha decorrenza 1° gennaio 2014, l'INPS provvederà al recupero dell'importo relativo al periodo pregresso (gennaio-aprile 2014) rateizzando le relative trattenute sui ratei di pensione che saranno liquidati da maggio 2014 fino a dicembre 2014. Solo nel caso in cui l'importo relativo al periodo pregresso dovesse risultare complessivamente inferiore o pari a € 40,00 la trattenuta verrà effettuata in un'unica soluzione sul rateo di pensione in pagamento nel mese di maggio. In tutti gli altri casi, sulle cedole di pagamento mensili della pensione dei colleghi interessati, verranno indicate due distinte tipologie di trattenute: la prima relativa alla trattenuta del mese di competenza (indicata con codice 851) l'altra relativa al recupero del periodo gennaio-aprile 2014 (indicata con codice 852).
Dal punto di vista fiscale, coerentemente con quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio del 2012, anche il contributo di solidarietà in parola è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.
L'INPS, infine, ha chiarito che, ai fini della rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi (modello CUD/2015) verrà distintamente indicata la trattenuta che mensilmente l'Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.
Per Vostra comodità e completezza, in allegato alla presente, si trasmette il suddetto messaggio INPS n. 4294/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha trasmesso al Collegio dei Revisori il Rendiconto dell'esercizio 2013.
I Revisori hanno verificato la corretta imputazione delle entrate e delle spese ed attestano che le poste del Rendiconto di esercizio trovano corrispondenza con i dati desumibili dalle registrazioni contabili.
Relativamente a quanto di competenza dell'esercizio 2013, il Rendiconto presenta entrate per complessivi Euro 10.379,11 costituiti dalle quote associative dei 516 Soci - di cui 17 nuovi - per euro 10.320,00 e da altri introiti minori per complessivi euro 59, 11; il Rendiconto presenta altresì spese per complessivi Euro 11.725,77.
Le uscite sono state determinate dalle spese postali, prevalentemente sostenute per l'invio delle opportune comunicazioni ai Dirigenti in pensione associati e, quando ritenuto opportuno, anche ai non iscritti, nella misura di Euro 8.885,90, dalle spese per cancelleria, stampati e fotocopie, pari ad Euro 1.533,00, dalle spese e bolli per la tenuta dei conti correnti, per Euro 653,31 e da spese amministrative e varie per Euro 653,56.
Il saldo passivo che ne deriva è di Euro 1.346,66, che, insieme con le disponibilità iniziali di euro 23.012,13 e con le quote 2014 anticipate (n. 122 per euro 2.440,00), porta le disponibilità dell'Associazione a fine 2013 ad euro 24.105,47, così articolate:
E' stato chiuso il conto corrente postale speciale per l'affrancatura della corrispondenza in partenza, essendo mutate le modalità di detta attività.
Nel corso dell'anno, il Collegio dei Revisori è stato presente almeno con due dei suoi componenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Quanto sopra considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2013 dell'ADPRAI da parte dell'Assemblea dei Soci.
I Revisori:
Renato De Chiara (Presidente)
Maria Pia Basso
Duilio Ferluga
Roma, 14 aprile 2014
L'evoluzione della struttura e dei contenuti dei programmi TV. Moderatore: Giuseppe Cereda. Relatori: Giancarlo Leone, Milena Gabanelli, Pippo Baudo, Paolo Ruffini, Carlo Degli Esposti.
Come si è adeguato il concetto di Servizio Pubblico per la RAI, in funzione dei nuovi costumi, dei nuovi bisogni e dei nuovi modi di fruizione della TV nella nostra società. Moderatore: Franco Monteleone. Relatori: Giuseppe De Rita, Nicolò Lipari, Emanuele Milano, Renzo Arbore.
CIRCOLARI ASSOPREVIDENZA E MODELLO PER ISTANZA DI RIMBORSO
RELAZIONI ISTITUZIONALI
CIRCOLARE n. 2386
Roma, 16 gennaio 2013
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AL CONSIGLIO NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE ALLA DELEGAZIONE FEDERALE
AL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
AL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E RSA
Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012, sono stati recepiti gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 giugno 2011 n. 13642, relativamente al trattamento tributario da applicarsi alle prestazioni erogate in forma di capitale da parte dei Fondi di previdenza complementare ad un "vecchio iscritto" (cioè iscritto prima del 28 aprile 1993).
Come riportato dalla Circolare n. 41 del 4 dicembre 2012 di Assoprevidenza, che si unisce in allegato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da Fondi di previdenza complementare ai 'vecchi iscritti' (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può essere riconosciuta l'applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal 'rendimento netto' inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo'".
In sostanza, si è stabilito che per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.u.i.r., solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482. Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, si applica interamente il regime di tassazione separata.
Va precisato, innanzitutto, che tale Risoluzione non riguarda gli iscritti al Previndai o al Previndapi, ma riguarda gli iscritti a forme di previdenza complementare, tipicamente aziendali, con gestione di tipo finanziario.
La Risoluzione in commento, infatti, estende all'intera platea dei cd. "vecchi iscritti" il regime di tassazione applicato nelle forme di previdenza complementare con gestione assicurativa, per le quali la tassazione sul rendimento relativo ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sulle prestazioni integrative erogate in forma di capitale, avviene già con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.
La medesima Risoluzione precisa, infatti, che i contribuenti cui sia già stata liquidata la prestazione in capitale, senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, bensì con applicazione dell'aliquota del Tfr sull'intero montante imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 602/1973 (cioè entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta), allegando le certificazioni del Fondo Pensione che ha provveduto alla liquidazione, da cui risulti l'ammontare dei redditi imputabili a gestione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre, quindi, verificare la sussistenza, all'epoca di maturazione dei predetti rendimenti, di un sistema di gestione del Fondo che prevedesse l'erogazione agli iscritti di prestazioni il cui ammontare risultasse dall'investimento finanziario dei contributi.
Allo scopo di agevolare i rimborsi per la maggiore imposta versata e non dovuta, Assoprevidenza (con Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2013, anch'essa in allegato) ha predisposto un apposito schema di istanza di rimborso che i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia delle Entrate, nonché di "attestazione" del Fondo Pensione che la prestazione erogata in capitale corrisponde al rendimento netto, maturato fino al 31 dicembre 2000, imputabile alla gestione del capitale accantonato su strumenti e mercati finanziari, sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.
Allorché il Fondo Pensione che eroga la prestazione in capitale non è il medesimo presso cui è maturato il montante formatosi fino al 31 dicembre 2000, occorre che il Fondo di destinazione, per poter applicare la ritenuta del 12,50%, ottenga apposita certificazione rilasciata dal Fondo di provenienza che attesti, per l'appunto, che i rendimenti maturati sulla posizione previdenziale fino al 31 dicembre 2000 derivano dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.
Si invita a dare la massima diffusione a quanto sopra, con tempestività, tenendo conto dei termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni
Allegati:
assoprevidenza
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE
Prot. n. 1 LC/Ic
Torino, 8 gennaio 2013
Anno 2013 circ. n. 1
All. 3
Agli Associati
Loro sedi
Oggetto: regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102/E del 26 novembre 2012. Schemi.
Facendo seguito alla circolare n 41/2012 del 4 dicembre scorso e tenuto conto delle molte richieste pervenute, si trasmettono gli schemi di istanza di rimborso, nonché di "attestazione" del fondo pensione sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.
Al riguardo si sottolinea che si tratta ovviamente di modelli di carattere generale, che potrebbero necessitare di apposite personalizzazioni, per tener conto delle specificità e delle circostanze del caso concreto.
Con i migliori e più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(F.to Sergio Corbello)
RELAZIONI ISTITUZIONALI
CIRCOLARE n. 2442
Roma, 7 gennaio 2014
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
Con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, Supplemento Ordinario n. 87, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 una serie di disposizioni in materia previdenziale che impattano particolarmente sulla nostra Categoria - su cui, come ampiamente comunicato, siamo intervenuti, unitamente a Manageritalia e alla CIDA, durante l'iter parlamentare di approvazione della Manovra - delle quali si espone di seguito una breve illustrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni