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Lettera dell'INPS del 28 aprile

Dettagli
INPS
Lunedì, 14 Luglio 2014

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 28-04-2014

Messaggio n. 4294

Allegati n.2

OGGETTO: Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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I dieci anni che hanno cambiato la TV

Dettagli
Registrazioni Audiovisive
Martedì, 03 Giugno 2014

È stato esplosivo il decennio 2004-2013, di "brulicante creatività". Il decennio che ha cambiato la TV. Moderatrice: Carmen Lasorella. Relatori: Massimo Scaglione, Enrico Mentana, Angelo Guglielmi, Carlo Freccero, Luigi De Siervo, Andrea Melodia.

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Contributo di solidarietà 2014/2016

Dettagli
Notizie pensioni
Venerdì, 09 Maggio 2014

DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE n. 2469

Roma, 9 maggio 2014

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Come noto, la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto, per il biennio 2014-2016, l'introduzione di un nuovo contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il minimo INPS corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Restano, quindi, esclusi dall'applicazione del prelievo i trattamenti pensionistici derivanti da forme di previdenza complementare o integrativa.

L'INPS, nei giorni scorsi, ha pubblicato il messaggio n. 4294/2014 per illustrare le modalità applicative relative a detto contributo specificando, al contempo, che ai pensionati interessati verrà inviato uno specifico documento informativo.

Nel suddetto messaggio l'Istituto ha confermato che il contributo si applica ai trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS (per il 2014 e pari a € 501,38/lordi-mese, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la seguente tabella:

  • 6% per i trattamenti pensionistici compresi fra 14 volte (€ 7.019,31/lordi-mese) e 20 volte (€ 10.028/lordi-mese) il minimo INPS;
  • 12% per i trattamenti pensionistici compresi fra 20 volte (€ 10.029/lordi-mese) e 30 volte (€ 15.041/lordi-mese) il minimo INPS;
  • 18% per i trattamenti pensionistici oltre 30 volte il trattamento minimo INPS (€ 15.042/lordi-mese).

La prima trattenuta relativa al contributo di solidarietà 2014-2016 verrà effettuata dall'Istituto a partire dal corrente mese di maggio.

In considerazione del fatto che il contributo di solidarietà in parola ha decorrenza 1° gennaio 2014, l'INPS provvederà al recupero dell'importo relativo al periodo pregresso (gennaio-aprile 2014) rateizzando le relative trattenute sui ratei di pensione che saranno liquidati da maggio 2014 fino a dicembre 2014. Solo nel caso in cui l'importo relativo al periodo pregresso dovesse risultare complessivamente inferiore o pari a € 40,00 la trattenuta verrà effettuata in un'unica soluzione sul rateo di pensione in pagamento nel mese di maggio. In tutti gli altri casi, sulle cedole di pagamento mensili della pensione dei colleghi interessati, verranno indicate due distinte tipologie di trattenute: la prima relativa alla trattenuta del mese di competenza (indicata con codice 851) l'altra relativa al recupero del periodo gennaio-aprile 2014 (indicata con codice 852).

Dal punto di vista fiscale, coerentemente con quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio del 2012, anche il contributo di solidarietà in parola è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

L'INPS, infine, ha chiarito che, ai fini della rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi (modello CUD/2015) verrà distintamente indicata la trattenuta che mensilmente l'Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.

Per Vostra comodità e completezza, in allegato alla presente, si trasmette il suddetto messaggio INPS n. 4294/2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni

Rendiconto Esercizio 2013 - Relazione dei Revisori

Dettagli
Pagine
Lunedì, 14 Aprile 2014

Associazione Dirigenti Pensionati RAI

Relazione dei Revisori al Rendiconto 2013
(Stato Patrimoniale e Conto Economico)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha trasmesso al Collegio dei Revisori il Rendiconto dell'esercizio 2013.

I Revisori hanno verificato la corretta imputazione delle entrate e delle spese ed attestano che le poste del Rendiconto di esercizio trovano corrispondenza con i dati desumibili dalle registrazioni contabili.

Relativamente a quanto di competenza dell'esercizio 2013, il Rendiconto presenta entrate per complessivi Euro 10.379,11 costituiti dalle quote associative dei 516 Soci - di cui 17 nuovi - per euro 10.320,00 e da altri introiti minori per complessivi euro 59, 11; il Rendiconto presenta altresì spese per complessivi Euro 11.725,77.

Le uscite sono state determinate dalle spese postali, prevalentemente sostenute per l'invio delle opportune comunicazioni ai Dirigenti in pensione associati e, quando ritenuto opportuno, anche ai non iscritti, nella misura di Euro 8.885,90, dalle spese per cancelleria, stampati e fotocopie, pari ad Euro 1.533,00, dalle spese e bolli per la tenuta dei conti correnti, per Euro 653,31 e da spese amministrative e varie per Euro 653,56.

Il saldo passivo che ne deriva è di Euro 1.346,66, che, insieme con le disponibilità iniziali di euro 23.012,13 e con le quote 2014 anticipate (n. 122 per euro 2.440,00), porta le disponibilità dell'Associazione a fine 2013 ad euro 24.105,47, così articolate:

  • Euro 5.087,49 sul c/c presso la Banca Unicredit,
  • Euro 16.456,06 sul c/c postale ordinario,
  • Euro 1.640,39 sul c/c postale speciale per l'affrancatura automatica della corrispondenza in arrivo,
  • Euro 921,53 in cassa (contanti e francobolli).

E' stato chiuso il conto corrente postale speciale per l'affrancatura della corrispondenza in partenza, essendo mutate le modalità di detta attività.

Nel corso dell'anno, il Collegio dei Revisori è stato presente almeno con due dei suoi componenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Quanto sopra considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2013 dell'ADPRAI da parte dell'Assemblea dei Soci.

I Revisori:
Renato De Chiara (Presidente)
Maria Pia Basso
Duilio Ferluga

Roma, 14 aprile 2014

ASSIDAI - Attivo il nuovo servizio per la richiesta di rimborso on-line

Dettagli
ASSIDAI
Lunedì, 07 Aprile 2014

AREA RELAZIONI SINDACALI

CIRCOLARE n. 2460

Roma, 7 aprile 2014

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

In relazione a quanto in oggetto si comunica che ASSIDAI, dal 31 marzo scorso, ha reso disponibile sul proprio sito una nuova funzionalità che consente agli assicurati di inviare in via telematica al Fondo le richieste di rimborso delle spese mediche.

ASSIDAI, attraverso la nuova procedura, intende garantire ai propri iscritti una semplificazione delle procedure di richiesta dei rimborsi attraverso l'eliminazione dell'obbligo di invio in formato cartaceo della modulistica, puntando, al contempo, alla massimizzazione dell'efficienza del Fondo per ciò che riguarda i tempi di lavorazione delle pratiche.

Tra gli altri vantaggi, inoltre, il nuovo servizio telematico consente agli stessi iscritti di visualizzare e monitorare in tempo reale lo status di lavorazione delle pratiche ed i relativi tempi di rimborso delle richieste presentate al Fondo.

Come noto, poi, il prossimo 16 aprile a Roma si terrà una giornata di aggiornamento professionale destinata agli operatori di tutte le Associazioni territoriali federali nel corso della quale i responsabili di ASSIDAI illustreranno nel dettaglio le modalità procedurali di accesso al nuovo servizio di richieste di rimborso on-line e risponderanno alle eventuali richieste di informazione e chiarimento sulle caratteristiche della nuova funzionalità telematica.

In conclusione e per Vostra opportuna conoscenza si informa che il Fondo ha già provveduto a comunicare a tutti i propri iscritti l'attivazione del nuovo servizio on line attraverso l'invio di una specifica e-mail.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni

Pensare e fare programmi oggi e domani

Dettagli
Registrazioni Audiovisive
Martedì, 21 Gennaio 2014

L'evoluzione della struttura e dei contenuti dei programmi TV. Moderatore: Giuseppe Cereda. Relatori: Giancarlo Leone, Milena Gabanelli, Pippo Baudo, Paolo Ruffini, Carlo Degli Esposti.

Pensioni; rimborsi; assistenza diretta; FASDIR; iniziative culturali; quota sociale 2014

Dettagli
Notizie pensioni
Venerdì, 13 Dicembre 2013

ADPRAI
Associazione Dirigenti Pensionati Rai

Roma, 13 dicembre 2013

Caro Socio,
nell'intento di tenerti sempre aggiornato su questioni previdenziali e assistenziali e sulle attività associative di interesse per la tua persona e la tua famiglia, ti facciamo presente quanto segue.

Pensioni – contributo di solidarietà e perequazione automatica delle pensioni

I provvedimenti all'esame della Camera dei Deputati relativi alla perequazione automatica e al contributo di solidarietà posti dal Governo a carico delle pensioni dei dirigenti, hanno ovviamente incontrato la più viva resistenza dei dirigenti pubblici e privati che, attraverso le organizzazioni di categoria, nuovamente unite sotto il coordinamento della CIDA - prima fra tutte la Federmanager – hanno espresso la "sfiducia" della categoria nei confronti del Governo, sia nel manifesto/annuncio pubblicato sui principali quotidiani nazionali il 9 Dicembre u.s. sia nell'Assemblea svoltasi al teatro Eliseo di Roma l'11 dicembre u.s. conclusasi con la approvazione di un documento assembleare consegnato nello stesso giorno al Presidente della Repubblica.

Sono state rinnovate le proteste e le riserve di legittimità costituzionale relative al contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a euro 90.000,00, con particolare riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2013, che ha escluso la possibilità di trattamenti differenziati tra tipologie di reddito, nonché alla perequazione automatica, che opererà soltanto parzialmente sull'importo della pensione nel prossimo quadriennio.

Nel momento in cui stiamo scrivendo abbiamo appreso che la legge di stabilità verrà portata in aula alla Camera il 17 dicembre p.v. per l'approvazione definitiva e che le Commissioni Bilancio e Lavoro stanno esaminando, tra gli altri gli emendamenti relativi alle questioni sollevate dalla CIDA.

Rimborso delle imposte applicate sugli interessi dei Fondi di Previdenza fino al 2000

In relazione al rimborso delle imposte non dovute applicate sugli interessi dei Fondi Previdenza liquidati dalla RAI, Vi confermiamo che I'ADPRAI ha provveduto – d'intesa con il FIPDRAI – ad informare tutti i dirigenti RAI aventi diritto al predetto rimborso affinché provvedessero ad inoltrare la relativa domanda all'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo ci risulta che alcune domande sono già state prese in considerazione per il rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di quanto trattenuto indebitamente all'atto della corresponsione del Fondo FIPDRAI.

Il problema ancora irrisolto riguarda invece i colleghi che, pur avendo i requisiti per poter accedere al rimborso delle imposte sugli interessi del Fondo FIPDRAI, non hanno potuto inoltrare la domanda in quanto, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (dicembre 2012), risultavano già trascorsi i 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta entro i quali poteva essere presentata la domanda all'Agenzia delle Entrate, come previsto dal T.U. delle imposte dirette.

Al riguardo abbiamo segnalato la questione alla Federmanager perché esprima un parere sulla liceità della decorrenza della prescrizione dalla data di versamento dell'imposta.

Assistenza diretta

Come è noto, dal 1° gennaio 2013 l'ASSIDAI ha stipulato una Convenzione con PREVIMEDICAL al fine di offrire la possibilità di beneficiare dell'assistenza "diretta" ai Soci FASDIR che hanno sottoscritto una polizza con la predetta Assicurazione.

Le notizie ricevute da parte dei Soci ADPRAI circa il funzionamento della predetta Convenzione sono positive: gli iscritti al FASDIR che si sono avvalsi delle Convenzioni in "diretta" PREVIMEDICAL hanno potuto beneficiare delle prestazioni sanitarie senza dover anticipare all'atto del ricovero alcuna somma di denaro.

Al momento, peraltro, più della metà dei soci Fasdir non sono iscritti all'ASSIDAI e, pertanto, restano esclusi dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni sanitarie in "diretta".

ASSIDAI ha confermato che questi colleghi potrebbero iscriversi entro il 31 dicembre p.v. ma la quota annua che dovrebbero corrispondere è di € 1.875,00 a fronte sia della possibilità di avvalersi della cosiddetta forma diretta sia dei rimborsi integrativi di quelli Fasdir per le spese sanitarie sostenute nella forma "indiretta".

Allo scopo di assicurare egualmente ai soci Fasdir la possibilità di usufruire della "diretta", abbiamo interessato il FASDIR e l'ASSIDAI, perché svolgano una ricerca sul mercato per la stipula di una polizza, minimamente onerosa, che copra i rischi dei ricoveri e degli interventi chirurgici, con la anticipazione delle spese relative ammesse a rimborso dal Fasdir.

FASDIR

Nel luglio u.s. è stato sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo dei dirigenti RAI per il biennio 2012-2013 tra l'Azienda e l'ADRAI. Per quanto di nostro specifico interesse, l'Accordo prevede che, con onere a carico della RAI, verrà attivata una consulenza per individuare e operare specifici interventi per l'efficientamento della gestione. In questi giorni viene avviata dal FASDIR l'attuazione dell'accordo.

Iniziative culturali

Come era stato segnalato a tutti i Soci, il 7 ottobre u.s. nella Sala degli Arazzi di Viale Mazzini, si è tenuto il primo di un programma di incontri sul tema dell'attualità del Servizio Pubblico. In tale incontro, che ha avuto come "testimonial" il Prof. Nicolò Lipari, il Dott. Giuseppe De Rita, il Dott. Emmanuele Milano e Renzo Arbore, è stato fatto un ampio excursus sull'offerta RAI prima e dopo la Legge di riforma del 1975.

Hanno partecipato numerosi Soci ADPRAI e, alla fine, è intervenuto anche il Dott. Luigi Gubitosi, Direttore Generale della RAI.

Per consentire a tutti i Soci non intervenuti al predetto incontro di apprenderne lo svolgimento, è in corso di pubblicazione sul sito Internet della ADPRAI la registrazione dell'incontro. Per coloro che non fossero in grado di accedere al nostro sito, è prevista la possibilità di ricevere il DVD facendone espressa richiesta alla Segreteria dell'Associazione.

Ti informiamo inoltre che, in prosecuzione del programma annunciato,è in preparazione il secondo incontro sul tema "RAI: pensare e fare televisione oggi e domani." che si terrà sempre nella sala degli Arazzi di Viale Mazzini alle ore 16.00 di martedì 21 gennaio 2014. A tale incontro è stata confermata la partecipazione di Giancarlo Leone (Direttore RaiUno), di Milena Gabanelli (autrice e conduttrice di "Report"), di Paolo Ruffini (Direttore editoriale de "La7"), di Carlo Degli Esposti (Produttore di film e fiction), e di Pippo Baudo. Il collega Giuseppe Cereda coordinerà gli interventi. Ti preghiamo di comunicarci la tua partecipazione.

Quota sociale 2014

Il Consiglio Direttivo ha confermato in euro 20,00 la quota sociale dovuta per il 2014. E' possibile pagarla nei seguenti modi:

  • direttamente presso la nostra nuova sede di Roma, Via Achille Papa, 11 (martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30);
  • con bonifico bancario all'UNICREDIT-AG.ROMA/RAl2- codice IBAN: IT03C0200805110 000400975173, intestato a ADPRAI;
  • con c/c postale 39633003 Intestato a: ADPRAI – Associazione Dirigenti Pensionati RAI- "quota associativa 2014".

Auguriamo a tutti un felice Natale e un Buon 2014.

Il Presidente
Francesco Sagna

P.S. Per maggiore speditezza ed economia chiediamo ai Soci titolari di indirizzi di posta elettronica di inviare una email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. affinché possiamo verificare l'esattezza di quelli già in nostro possesso o acquisire quelli non ancora conosciuti.

Attualità del Servizio Pubblico

Dettagli
Registrazioni Audiovisive
Lunedì, 07 Ottobre 2013

Come si è adeguato il concetto di Servizio Pubblico per la RAI, in funzione dei nuovi costumi, dei nuovi bisogni e dei nuovi modi di fruizione della TV nella nostra società. Moderatore: Franco Monteleone. Relatori: Giuseppe De Rita, Nicolò Lipari, Emanuele Milano, Renzo Arbore.

FASDIR; pensioni INPS; attività culturali; nuova sede dell'Associazione

Dettagli
INPS
Domenica, 22 Settembre 2013

ADPRAI
Associazione Dirigenti Pensionati Rai

Roma, 22.09.2013
Prot. 97

Caro Socio,
dopo la pausa estiva l'Associazione ha ripreso la sua attività e ci sembra necessario informare i nostri iscritti delle principali novità.

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Regime fiscale applicabile ai rendimenti dei fondi di previdenza complementare maturati fino al 31/12/2000

Dettagli
Fisco
Mercoledì, 16 Gennaio 2013

CIRCOLARI ASSOPREVIDENZA E MODELLO PER ISTANZA DI RIMBORSO

RELAZIONI ISTITUZIONALI

CIRCOLARE n. 2386

Roma, 16 gennaio 2013

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AL CONSIGLIO NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE ALLA DELEGAZIONE FEDERALE
AL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
AL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E RSA

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012, sono stati recepiti gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 giugno 2011 n. 13642, relativamente al trattamento tributario da applicarsi alle prestazioni erogate in forma di capitale da parte dei Fondi di previdenza complementare ad un "vecchio iscritto" (cioè iscritto prima del 28 aprile 1993).
Come riportato dalla Circolare n. 41 del 4 dicembre 2012 di Assoprevidenza, che si unisce in allegato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da Fondi di previdenza complementare ai 'vecchi iscritti' (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può essere riconosciuta l'applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal 'rendimento netto' inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo'".

In sostanza, si è stabilito che per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.u.i.r., solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482. Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, si applica interamente il regime di tassazione separata.

Va precisato, innanzitutto, che tale Risoluzione non riguarda gli iscritti al Previndai o al Previndapi, ma riguarda gli iscritti a forme di previdenza complementare, tipicamente aziendali, con gestione di tipo finanziario.

La Risoluzione in commento, infatti, estende all'intera platea dei cd. "vecchi iscritti" il regime di tassazione applicato nelle forme di previdenza complementare con gestione assicurativa, per le quali la tassazione sul rendimento relativo ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sulle prestazioni integrative erogate in forma di capitale, avviene già con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

La medesima Risoluzione precisa, infatti, che i contribuenti cui sia già stata liquidata la prestazione in capitale, senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, bensì con applicazione dell'aliquota del Tfr sull'intero montante imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 602/1973 (cioè entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta), allegando le certificazioni del Fondo Pensione che ha provveduto alla liquidazione, da cui risulti l'ammontare dei redditi imputabili a gestione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre, quindi, verificare la sussistenza, all'epoca di maturazione dei predetti rendimenti, di un sistema di gestione del Fondo che prevedesse l'erogazione agli iscritti di prestazioni il cui ammontare risultasse dall'investimento finanziario dei contributi.

Allo scopo di agevolare i rimborsi per la maggiore imposta versata e non dovuta, Assoprevidenza (con Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2013, anch'essa in allegato) ha predisposto un apposito schema di istanza di rimborso che i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia delle Entrate, nonché di "attestazione" del Fondo Pensione che la prestazione erogata in capitale corrisponde al rendimento netto, maturato fino al 31 dicembre 2000, imputabile alla gestione del capitale accantonato su strumenti e mercati finanziari, sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.

Allorché il Fondo Pensione che eroga la prestazione in capitale non è il medesimo presso cui è maturato il montante formatosi fino al 31 dicembre 2000, occorre che il Fondo di destinazione, per poter applicare la ritenuta del 12,50%, ottenga apposita certificazione rilasciata dal Fondo di provenienza che attesti, per l'appunto, che i rendimenti maturati sulla posizione previdenziale fino al 31 dicembre 2000 derivano dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.

Si invita a dare la massima diffusione a quanto sopra, con tempestività, tenendo conto dei termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni

Allegati:

  • Circolare Assoprevidenza n. 41 del 4/12/2012;
  • Circolare Assoprevidenza n. 1 dell'8/01/2013;
  • Schema di istanza di rimborso;
  • Attestazione del Fondo per i soggetti che hanno già percepito la prestazione;
  • Attestazione del Fondo per i soggetti che trasferiscono la posizione ad altro Fondo Pensione.

assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 1 LC/Ic

Torino, 8 gennaio 2013

Anno 2013 circ. n. 1

All. 3

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102/E del 26 novembre 2012. Schemi.

Facendo seguito alla circolare n 41/2012 del 4 dicembre scorso e tenuto conto delle molte richieste pervenute, si trasmettono gli schemi di istanza di rimborso, nonché di "attestazione" del fondo pensione sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.

Al riguardo si sottolinea che si tratta ovviamente di modelli di carattere generale, che potrebbero necessitare di apposite personalizzazioni, per tener conto delle specificità e delle circostanze del caso concreto.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(F.to Sergio Corbello)

Legge di Stabilità 2014 - Disposizioni in materia previdenziale

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Notizie pensioni
Lunedì, 07 Gennaio 2013

RELAZIONI ISTITUZIONALI

CIRCOLARE n. 2442

Roma, 7 gennaio 2014

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, Supplemento Ordinario n. 87, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 una serie di disposizioni in materia previdenziale che impattano particolarmente sulla nostra Categoria - su cui, come ampiamente comunicato, siamo intervenuti, unitamente a Manageritalia e alla CIDA, durante l'iter parlamentare di approvazione della Manovra - delle quali si espone di seguito una breve illustrazione.

  • PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 1, COMMA 483). Come noto, il cd. Decreto “Salva Italia” del 2011, in considerazione della difficile situazione finanziaria del Paese, aveva disposto il blocco dell'adeguamento all'inflazione nel biennio 2012/2013 nei confronti di tutti i trattamenti pensionistici, eccezion fatta per quelli di importo inferiore a tre volte il minimo Inps i quali hanno avuto la rivalutazione in misura piena. Prima del suddetto blocco, la perequazione automatica delle pensioni era pari al 100% per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo Inps, al 90% per le fasce di importi superiori a tre volte e fino a cinque volte il trattamento minimo Inps, mentre per le fasce di importi superiori la rivalutazione era limitata al 75%. In base alle disposizioni della legge di Stabilità, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta, come già anticipato nelle precedenti Circolari federali trasmesse sulla questione, con percentuali decrescenti calcolate non sulle fasce di importo ma con riferimento all'intero trattamento pensionistico, come di seguito indicato:
    1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro). Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento dì rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5. nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
    In virtù di tale disposizione, ricordando che il D.M. 20 novembre 2013 deI Ministero dell'Economia ha stabilito in via provvisoria nella misura dell'1,20% l'adeguamento Istat da applicare alle pensioni dal 2014, mentre quello definitivo del 2013 è deI 3% - le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell'anno 2014 si vedranno riconoscere l'adeguamento aI 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione (in base alle proiezioni de li Sole 24 Ore l'adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).
    Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l'adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell'attuale 40%, su tutto l'importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.
    Dal 2017, sulla base della normativa in commento e in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico del 100%, 90% e 75%, come sopra descritto.
    Certamente tale disciplina non corrisponde alle nostre richieste, avanzate congiuntamente a Manageritalia ed alla CIDA, circa l'adeguamento anche delle pensioni medio-alte al costo della vita, troppo a lungo del tutto sterilizzate dal meccanismo di perequazione automatica, ma va evidenziato che il nostro intervento ha evitato un ulteriore blocco della perequazione automatica delle pensioni che era stato originariamente previsto dal Governo per il 2014.
  • CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 1, COMMA 486). Per il triennio 2014-2016 è stato introdotto l'ennesimo contributo di solidarietà sulle cd. "pensioni d'oro'', la cui soglia, diversamente da quanto fatto in passato, è indicizzata al trattamento minimo dei trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
    Nello specifico, il contributo richiesto è pari al 6% per gli importi pensionistici lordi annui superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps e fino a 20 volte - ovvero ad importi mensili superiori ai 6.936,02 euro e fino a 9.908,60 euro - nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo lnps e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo lnps (corrispondenti a 14.862,90 euro).
    Secondo le statistiche pubblicate dall'Inps sulla base del casellario centrale dei pensionati al 31/12/2012, il numero delle pensioni che subiranno il taglio dovrebbe essere di poco più di 37 mila (pari allo 0,016% di tutti trattamenti pensionistici obbligatori), e corrispondenti a meno di 50 mila soggetti.
    I proventi derivanti da tale prelievo saranno versati al bilancio dello Stato per alimentare un Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, progetti di ricerca e innovazione nonché il Fondo di garanzia per la prima casa, Ciò al fine di evitare la censura costituzionale già applicata sulla precedente analoga normativa.
    Contro questo ulteriore prelievo a carico dei pensionati, che si aggiunge ai già numerosi interventi succedutisi negli ultimi anni, stiamo già verificando con Manageritalia la possibilità di presentare dei nuovi ricorsi giudiziari per contestare la legittimità costituzionale del provvedimento, qualora dalle verifiche con lo Studio legale emergessero spazi di percorribilità anche rispetto alla diversa destinazione verso cui tali risorse verranno impegnate.
  • ESODATI (ART. 1, COMMI 191 E 194-198). All'atto dell'approvazione parlamentare della Legge di Stabilità sono state introdotte, inoltre, delle disposizioni di salvaguardia per altri 23 mila soggetti penalizzati dalla Riforma del sistema pensionistico del 2011, che non erano state originariamente previste nel Disegno di legge originario del Governo.
    Si tratta, innanzitutto, dell'estensione della salvaguardia per ulteriori 6.000 unità nell'ambito del contingente numerico già previsto dall'art. 1. comma 231, lett. b), della Legge n. 228/2012, destinato ai lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 e che possono aver ripreso l'attività lavorativa dopo essere stati autorizzati alla contribuzione volontaria, purché non con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, percependo un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro. Per costoro la decorrenza del trattamento pensionistico deve maturare entro il 36esimo mese successivo alla data di entrate in vigore del D. L. 6/12/2011 n. 201, quindi entro il 6 gennaio 2015.
    Per quanto riguarda le altre categorie di soggetti ammessi alla salvaguardia, nel limite complessivamente di altre 17.000 unità, con riferimento ai quali il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 e deve maturare entro il 6 gennaio 2015, si tratta di:
    1. i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2. i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3. i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione. qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    4. i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    5. i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi i e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
    6. i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
    Nella maggior parte dei casi, come si nota, si tratta di un ampliamento della platea dei beneficiari ottenuto allentando il vincolo riguardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia con riferimento, in gran parte, ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, venendo anche incontro alle richieste presentate al riguardo da Federmanager.
    E' rilevante segnalare, a tale proposito, l'ampliamento dei casi di cessazione del rapporto di lavoro ricompresi nel periodo 1/7-31/12/2012.
    Le modalità operative di attuazione di tali disposizioni verranno definite, in modo analogo a quanto avvenuto in precedenza, con un decreto interministeriale Lavoro-Economia da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 2 marzo 2014).
    Con quest'ultimo scaglione, il numero dei soggetti beneficiari delle successive operazioni di salvaguardia ammonta complessivamente a 162.130 unità, coinvolgendo anche numerosi Colleghi coinvolti in questi anni da processi di esodo dalle Aziende, per cui rinviamo a una successiva comunicazione per una illustrazione riepilogativa di tutte le operazioni di salvaguardia.
  • IL DIRETTORE GENERALE
    Mario Cardoni

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Martedì, 30 Novembre -0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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