Citiamo un caso molto particolare, che riguarda la liceità o meno, da parte di un’azienda, di licenziare un dipendente che si rifiuta di essere trasferito in altra sede, invocando la condizione di assoluta necessità di restare dov’è, perché unico parente in grado di assistere con continuità un parente stretto, malato del tutto inabile per motivi di salute.
In proposito, segnaliamo di seguito la copia di un articolo del quotidiano “Il sole 24 ore” che tratta l’argomento in punto di diritto e sulla base della assoluta impossibilità dell’azienda di soddisfare il suo bisogno di ricorrere al trasferimento del dipendente.
In estrema sintesi, fra la necessità aziendale e la necessità assistenziale, la seconda prevale solo se l’impegno di assistenza del lavoratore è assoluto, ma non in relazione alla maggiore o minore gravità della malattia.