Stipendio netto: 10 modi per pagare meno tasse

Detta così, sembra si voglia ricorrere a trucchetti più o meno leciti! Ma non è così, perché vi sono varie possibilità di ottenere sgravi fiscali, identificazione di diritti acquisiti che consentono di usare spese necessarie per scaricarne l’importo in sede di dichiarazione dei redditi e simili diritti non sempre usati a dovere.

Per approfondire l’argomento, pur con i suoi limiti connessi con l’entità dei redditi lordi, vi proponiamo un articolo su PMI.it, che troverete in questo link

Buona lettura!

ISTAT: Inflazione acquisita 2023 oltre il 5%

L’estrema attualità dell’argomento ci consiglia di fornire una “fotografia” della situazione ad oggi.

A tal fine, alleghiamo il testo di un articolo apparso proprio oggi 17/1/2023 su PMI.it, che documenta e riassume i dati oggettivi in forma analitica e chiara.

Ecco il testo dell’articolo:

 

 

Agevolazioni per i Pensionati

Pensiamo utile proporvi l’unito articolo di PMI.it (qui), che sintetizza le 7 agevolazioni che attualmente il Fisco gentilmente riserva per la categoria dei Pensionati, anche in relazione all’entità del loro reddito.

Certamente, alcune non sono applicabili, ma altre magari si!

Buona lettura!

La RIFORMA IRPEF e relative aliquote

Nella legge di Bilancio 2022 vi è una riforma dell’IRPEF, che modifica le aliquote ed i livelli di reddito ai quali applicarle. Il MEF (Ministero dell’Economia e Finanza) ne ha fornito una dettagliata analisi, sulla quale abbiamo selezionato una chiara sintesi riportata dal sito PMI.it e qui allegata.

Vi invitiamo a leggerla, per acquisire il succo della riforma. 

Buona lettura

Scadenze fiscali e INPS di MAGGIO 2021

Il mese di maggio è notoriamente caratterizzato da molteplici ed importanti scadenze che riguardano il nostro rapporto con il Fisco. Pensiamo sia utile rinfrescarci la memoria ed aggiornarci sull’argomento, dando un’occhiata (qui) ad un buon riepilogo.

Buona lettura!

AGGIORNAMENTI sulle Agevolazioni fiscali

Dal giorno di Ferragosto, è divenuto vigente il Decreto Legge del 14/8/2020 n° 104 relativo a “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

Fra i tanti provvedimenti, ve ne sono in particolare alcuni di nostro immediato interesse, perché riguardanti i vari “bonus” e “superbonus” fiscali e le proroghe delle scadenze dei pagamenti verso l’Agenzia delle Entrate da qui alla fine dell’anno.

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Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche 2020

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una guida aggiornata, per aiutare coloro i quali si dedicano a provvedere personalmente alla compilazione della “Dichiarazione dei Redditi”.

Segnaliamo il link dove trovare questo documento.

Buona lettura

Tributi sugli immobili: TASI e IMU

Vogliamo riassumere alcune importanti notizie, che riguardano le scadenze fiscali relative a TASI e IMU. Innanzi tutto, è importante sapere che le due tasse sono state fuse nella sola IMU, che così coprirà la somma dei due tributi. Anche le scadenze dei pagamenti possono esser state variate, anzi, trattandosi di tributi “decentrati” ai Comuni, occorrerà che ognuno s’informi presso il proprio Comune se e quali slittamenti siano previsti.

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730 – Scadenze e Detrazioni spese sanitarie

Le scadenze e le detrazioni fiscali per spese sanitarie, specialmente per effetto della COVID 19, sono state variate, rispetto agli altri anni. Vi invitiamo a visitare questo link per accedere ad un articolo di PMI.it, al cui interno potrete trovare, anche con successivi rimandi, tutte le informazioni necessarie. 

Buona lettura

Slittamenti scadenze fiscali per COVID-19

Segnaliamo un articolo su “PMI.it” (qui), che precisa gli slittamenti delle scadenze degli adempimenti fiscali, per effetto dell’emergenza dovuta alla epidemia di COVID-19. 

In sostanza, questo grave motivo di forza maggiore ha reso impossibile il rispetto delle scadenze normali per le molteplici necessità relative alle certificazioni CU, all’approntamento dei 730 precompilati e la elaborazione e consegna all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di reddito. 

Nell’articolo che suggeriamo si trovano numerose informazioni precise. 

Buona lettura.

Le novità del 2020

Abbiamo atteso che i tanti provvedimenti fiscali aggiunti, prorogati o modificati per il 2020 si consolidassero e venissero inseriti nel Decreto Fiscale di fine 2019 (dl. 124/2019) emesso dal Ministero dell’Economia e Finanze, il MEF.

Abbiamo anche pazientemente atteso che la vasta ed eterogenea materia, decantandosi, producesse spiegazioni ed interpretazioni ufficiali, per consentirci di proporre una serie di chiarimenti utili (ma di certo non esaustivi!) per “non sbagliare, omettere o trascurare” nell’arduo compito annuale.

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Notizie e aggiornamenti sulle detrazioni

Dagli ultimi nostri commenti su questo argomento, pubblicati durante la prima metà del 2019, molte altre precisazioni, integrazioni e novità sono intervenute.

Benché molte di queste siano state oggetto di comunicazioni già spedite ai nostri soci via mail, pensiamo utile un riepilogo delle principali novità più recenti, in modo da mettere a disposizione di  tutti i nostri lettori un quadro più sintetico  e completo.

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La fattura elettronica

Cari colleghi, 

il mese scorso abbiamo fornito una serie di informazioni relative alle “fatture elettroniche”.  Pensiamo utile aggiornarvi con altre notizie al riguardo, proponendovi alcuni link.

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La fattura elettronica

Cari colleghi, 

parliamo di una assoluta novità, che toccherà, chi più chi meno, tutti: l’obbligo della_fattura elettronica.

In sostanza, si tratta di un passo avanti nella trasformazione digitale on line della fattura nelle transazioni economiche.

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La nuova IMU precompilata

Cari colleghi, 

si parla di condensare la tassazione delle case in un’unica imposta, che possiamo anche chiamare “la nuova IMU”, e che dovrebbe essere calcolata dall’Agenzia delle Entrate ed inserita nel 730 precompilato. 

Vi proponiamo questo link, per leggere un articolo che ne descrive le caratteristiche. 

Buona lettura!

Ricevute o fatture sanitarie, obbligo di comunicarle per l’emissione del 730 precompilato, possibile l’opposizione all’inserimento automatico sul 730 precompilato

Cari colleghi, 

in previsione degli adempimenti fiscali riguardanti le detrazioni fiscali delle spese sanitarie, vi segnaliamo alcuni interessanti articoli di aggiornamenti su questi argomenti: 

  • Link 1: le ricevute sanitarie
  • Link 2: il decreto fiscale per farmacisti e medici
  • Link 3: la dichiarazione precompilata: nuovo modello spese mediche
  • Link 4: l’opposizione alle spese mediche nella precompilata 

Buona lettura!

Aggiornamenti su Tasse, Redditi, Dichiarazioni, Detrazioni Fiscali

Cari colleghi,

continuando nella nostra opera di usare il nostro sito anche come canale di informazioni di utilità, desideriamo fornirvi gli elementi per approfondire gli aggiornamenti intervenuti sul tema delle tasse e della relativa dichiarazione dei redditi.

In particolare, mentre vi invitiamo a rivedere gli articoli che sugli stessi argomenti abbiamo pubblicato nel 2016 e 2017 (che potrete ritrovare cliccando sulle due sottosezioni dell’area TASSE), vi proponiamo alcuni link che trattano gli ultimi aggiornamenti disponibili:

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Regime fiscale applicabile ai rendimenti dei fondi di previdenza complementare maturati fino al 31/12/2000

CIRCOLARI ASSOPREVIDENZA E MODELLO PER ISTANZA DI RIMBORSO

RELAZIONI ISTITUZIONALI

CIRCOLARE n. 2386

Roma, 16 gennaio 2013

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AL CONSIGLIO NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE ALLA DELEGAZIONE FEDERALE
AL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
AL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E RSA

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012, sono stati recepiti gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 giugno 2011 n. 13642, relativamente al trattamento tributario da applicarsi alle prestazioni erogate in forma di capitale da parte dei Fondi di previdenza complementare ad un "vecchio iscritto" (cioè iscritto prima del 28 aprile 1993).
Come riportato dalla Circolare n. 41 del 4 dicembre 2012 di Assoprevidenza, che si unisce in allegato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da Fondi di previdenza complementare ai 'vecchi iscritti' (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può essere riconosciuta l'applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal 'rendimento netto' inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo'".

In sostanza, si è stabilito che per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.u.i.r., solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482. Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, si applica interamente il regime di tassazione separata.

Va precisato, innanzitutto, che tale Risoluzione non riguarda gli iscritti al Previndai o al Previndapi, ma riguarda gli iscritti a forme di previdenza complementare, tipicamente aziendali, con gestione di tipo finanziario.

La Risoluzione in commento, infatti, estende all'intera platea dei cd. "vecchi iscritti" il regime di tassazione applicato nelle forme di previdenza complementare con gestione assicurativa, per le quali la tassazione sul rendimento relativo ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sulle prestazioni integrative erogate in forma di capitale, avviene già con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

La medesima Risoluzione precisa, infatti, che i contribuenti cui sia già stata liquidata la prestazione in capitale, senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, bensì con applicazione dell'aliquota del Tfr sull'intero montante imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 602/1973 (cioè entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta), allegando le certificazioni del Fondo Pensione che ha provveduto alla liquidazione, da cui risulti l'ammontare dei redditi imputabili a gestione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre, quindi, verificare la sussistenza, all'epoca di maturazione dei predetti rendimenti, di un sistema di gestione del Fondo che prevedesse l'erogazione agli iscritti di prestazioni il cui ammontare risultasse dall'investimento finanziario dei contributi.

Allo scopo di agevolare i rimborsi per la maggiore imposta versata e non dovuta, Assoprevidenza (con Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2013, anch'essa in allegato) ha predisposto un apposito schema di istanza di rimborso che i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia delle Entrate, nonché di "attestazione" del Fondo Pensione che la prestazione erogata in capitale corrisponde al rendimento netto, maturato fino al 31 dicembre 2000, imputabile alla gestione del capitale accantonato su strumenti e mercati finanziari, sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.

Allorché il Fondo Pensione che eroga la prestazione in capitale non è il medesimo presso cui è maturato il montante formatosi fino al 31 dicembre 2000, occorre che il Fondo di destinazione, per poter applicare la ritenuta del 12,50%, ottenga apposita certificazione rilasciata dal Fondo di provenienza che attesti, per l'appunto, che i rendimenti maturati sulla posizione previdenziale fino al 31 dicembre 2000 derivano dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.

Si invita a dare la massima diffusione a quanto sopra, con tempestività, tenendo conto dei termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni

Allegati:

  • Circolare Assoprevidenza n. 41 del 4/12/2012;
  • Circolare Assoprevidenza n. 1 dell'8/01/2013;
  • Schema di istanza di rimborso;
  • Attestazione del Fondo per i soggetti che hanno già percepito la prestazione;
  • Attestazione del Fondo per i soggetti che trasferiscono la posizione ad altro Fondo Pensione.

assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 1 LC/Ic

Torino, 8 gennaio 2013

Anno 2013 circ. n. 1

All. 3

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102/E del 26 novembre 2012. Schemi.

Facendo seguito alla circolare n 41/2012 del 4 dicembre scorso e tenuto conto delle molte richieste pervenute, si trasmettono gli schemi di istanza di rimborso, nonché di "attestazione" del fondo pensione sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.

Al riguardo si sottolinea che si tratta ovviamente di modelli di carattere generale, che potrebbero necessitare di apposite personalizzazioni, per tener conto delle specificità e delle circostanze del caso concreto.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(F.to Sergio Corbello)