CIRCOLARI ASSOPREVIDENZA E MODELLO PER ISTANZA DI RIMBORSO
RELAZIONI ISTITUZIONALI
CIRCOLARE n. 2386
Roma, 16 gennaio 2013
ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AL CONSIGLIO NAZIONALE
ALLA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE ALLA DELEGAZIONE FEDERALE
AL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
AL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E RSA
Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012, sono stati recepiti gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 giugno 2011 n. 13642, relativamente al trattamento tributario da applicarsi alle prestazioni erogate in forma di capitale da parte dei Fondi di previdenza complementare ad un "vecchio iscritto" (cioè iscritto prima del 28 aprile 1993).
Come riportato dalla Circolare n. 41 del 4 dicembre 2012 di Assoprevidenza, che si unisce in allegato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da Fondi di previdenza complementare ai 'vecchi iscritti' (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può essere riconosciuta l'applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal 'rendimento netto' inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo'".
In sostanza, si è stabilito che per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del T.u.i.r., solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della Legge 26 settembre 1985, n. 482. Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, si applica interamente il regime di tassazione separata.
Va precisato, innanzitutto, che tale Risoluzione non riguarda gli iscritti al Previndai o al Previndapi, ma riguarda gli iscritti a forme di previdenza complementare, tipicamente aziendali, con gestione di tipo finanziario.
La Risoluzione in commento, infatti, estende all'intera platea dei cd. "vecchi iscritti" il regime di tassazione applicato nelle forme di previdenza complementare con gestione assicurativa, per le quali la tassazione sul rendimento relativo ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sulle prestazioni integrative erogate in forma di capitale, avviene già con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.
La medesima Risoluzione precisa, infatti, che i contribuenti cui sia già stata liquidata la prestazione in capitale, senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, bensì con applicazione dell'aliquota del Tfr sull'intero montante imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 602/1973 (cioè entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta), allegando le certificazioni del Fondo Pensione che ha provveduto alla liquidazione, da cui risulti l'ammontare dei redditi imputabili a gestione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre, quindi, verificare la sussistenza, all'epoca di maturazione dei predetti rendimenti, di un sistema di gestione del Fondo che prevedesse l'erogazione agli iscritti di prestazioni il cui ammontare risultasse dall'investimento finanziario dei contributi.
Allo scopo di agevolare i rimborsi per la maggiore imposta versata e non dovuta, Assoprevidenza (con Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2013, anch'essa in allegato) ha predisposto un apposito schema di istanza di rimborso che i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia delle Entrate, nonché di "attestazione" del Fondo Pensione che la prestazione erogata in capitale corrisponde al rendimento netto, maturato fino al 31 dicembre 2000, imputabile alla gestione del capitale accantonato su strumenti e mercati finanziari, sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.
Allorché il Fondo Pensione che eroga la prestazione in capitale non è il medesimo presso cui è maturato il montante formatosi fino al 31 dicembre 2000, occorre che il Fondo di destinazione, per poter applicare la ritenuta del 12,50%, ottenga apposita certificazione rilasciata dal Fondo di provenienza che attesti, per l'appunto, che i rendimenti maturati sulla posizione previdenziale fino al 31 dicembre 2000 derivano dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.
Si invita a dare la massima diffusione a quanto sopra, con tempestività, tenendo conto dei termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Cardoni
Allegati:
- Circolare Assoprevidenza n. 41 del 4/12/2012;
- Circolare Assoprevidenza n. 1 dell'8/01/2013;
- Schema di istanza di rimborso;
- Attestazione del Fondo per i soggetti che hanno già percepito la prestazione;
- Attestazione del Fondo per i soggetti che trasferiscono la posizione ad altro Fondo Pensione.
assoprevidenza
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE
Prot. n. 1 LC/Ic
Torino, 8 gennaio 2013
Anno 2013 circ. n. 1
All. 3
Agli Associati
Loro sedi
Oggetto: regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102/E del 26 novembre 2012. Schemi.
Facendo seguito alla circolare n 41/2012 del 4 dicembre scorso e tenuto conto delle molte richieste pervenute, si trasmettono gli schemi di istanza di rimborso, nonché di "attestazione" del fondo pensione sia per l'ipotesi di già avvenuta erogazione della prestazione, sia per l'ipotesi di trasferimento della posizione previdenziale.
Al riguardo si sottolinea che si tratta ovviamente di modelli di carattere generale, che potrebbero necessitare di apposite personalizzazioni, per tener conto delle specificità e delle circostanze del caso concreto.
Con i migliori e più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(F.to Sergio Corbello)