RELAZIONI ISTITUZIONALI

CIRCOLARE n. 2442

Roma, 7 gennaio 2014

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, Supplemento Ordinario n. 87, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 una serie di disposizioni in materia previdenziale che impattano particolarmente sulla nostra Categoria - su cui, come ampiamente comunicato, siamo intervenuti, unitamente a Manageritalia e alla CIDA, durante l'iter parlamentare di approvazione della Manovra - delle quali si espone di seguito una breve illustrazione.

  • PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 1, COMMA 483). Come noto, il cd. Decreto “Salva Italia” del 2011, in considerazione della difficile situazione finanziaria del Paese, aveva disposto il blocco dell'adeguamento all'inflazione nel biennio 2012/2013 nei confronti di tutti i trattamenti pensionistici, eccezion fatta per quelli di importo inferiore a tre volte il minimo Inps i quali hanno avuto la rivalutazione in misura piena. Prima del suddetto blocco, la perequazione automatica delle pensioni era pari al 100% per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo Inps, al 90% per le fasce di importi superiori a tre volte e fino a cinque volte il trattamento minimo Inps, mentre per le fasce di importi superiori la rivalutazione era limitata al 75%. In base alle disposizioni della legge di Stabilità, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta, come già anticipato nelle precedenti Circolari federali trasmesse sulla questione, con percentuali decrescenti calcolate non sulle fasce di importo ma con riferimento all'intero trattamento pensionistico, come di seguito indicato:
    1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro). Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento dì rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro) con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5. nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
    In virtù di tale disposizione, ricordando che il D.M. 20 novembre 2013 deI Ministero dell'Economia ha stabilito in via provvisoria nella misura dell'1,20% l'adeguamento Istat da applicare alle pensioni dal 2014, mentre quello definitivo del 2013 è deI 3% - le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell'anno 2014 si vedranno riconoscere l'adeguamento aI 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione (in base alle proiezioni de li Sole 24 Ore l'adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).
    Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l'adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell'attuale 40%, su tutto l'importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.
    Dal 2017, sulla base della normativa in commento e in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico del 100%, 90% e 75%, come sopra descritto.
    Certamente tale disciplina non corrisponde alle nostre richieste, avanzate congiuntamente a Manageritalia ed alla CIDA, circa l'adeguamento anche delle pensioni medio-alte al costo della vita, troppo a lungo del tutto sterilizzate dal meccanismo di perequazione automatica, ma va evidenziato che il nostro intervento ha evitato un ulteriore blocco della perequazione automatica delle pensioni che era stato originariamente previsto dal Governo per il 2014.
  • CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 1, COMMA 486). Per il triennio 2014-2016 è stato introdotto l'ennesimo contributo di solidarietà sulle cd. "pensioni d'oro'', la cui soglia, diversamente da quanto fatto in passato, è indicizzata al trattamento minimo dei trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie.
    Nello specifico, il contributo richiesto è pari al 6% per gli importi pensionistici lordi annui superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps e fino a 20 volte - ovvero ad importi mensili superiori ai 6.936,02 euro e fino a 9.908,60 euro - nonché pari al 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo lnps e al 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo lnps (corrispondenti a 14.862,90 euro).
    Secondo le statistiche pubblicate dall'Inps sulla base del casellario centrale dei pensionati al 31/12/2012, il numero delle pensioni che subiranno il taglio dovrebbe essere di poco più di 37 mila (pari allo 0,016% di tutti trattamenti pensionistici obbligatori), e corrispondenti a meno di 50 mila soggetti.
    I proventi derivanti da tale prelievo saranno versati al bilancio dello Stato per alimentare un Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, progetti di ricerca e innovazione nonché il Fondo di garanzia per la prima casa, Ciò al fine di evitare la censura costituzionale già applicata sulla precedente analoga normativa.
    Contro questo ulteriore prelievo a carico dei pensionati, che si aggiunge ai già numerosi interventi succedutisi negli ultimi anni, stiamo già verificando con Manageritalia la possibilità di presentare dei nuovi ricorsi giudiziari per contestare la legittimità costituzionale del provvedimento, qualora dalle verifiche con lo Studio legale emergessero spazi di percorribilità anche rispetto alla diversa destinazione verso cui tali risorse verranno impegnate.
  • ESODATI (ART. 1, COMMI 191 E 194-198). All'atto dell'approvazione parlamentare della Legge di Stabilità sono state introdotte, inoltre, delle disposizioni di salvaguardia per altri 23 mila soggetti penalizzati dalla Riforma del sistema pensionistico del 2011, che non erano state originariamente previste nel Disegno di legge originario del Governo.
    Si tratta, innanzitutto, dell'estensione della salvaguardia per ulteriori 6.000 unità nell'ambito del contingente numerico già previsto dall'art. 1. comma 231, lett. b), della Legge n. 228/2012, destinato ai lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 e che possono aver ripreso l'attività lavorativa dopo essere stati autorizzati alla contribuzione volontaria, purché non con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, percependo un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro. Per costoro la decorrenza del trattamento pensionistico deve maturare entro il 36esimo mese successivo alla data di entrate in vigore del D. L. 6/12/2011 n. 201, quindi entro il 6 gennaio 2015.
    Per quanto riguarda le altre categorie di soggetti ammessi alla salvaguardia, nel limite complessivamente di altre 17.000 unità, con riferimento ai quali il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 e deve maturare entro il 6 gennaio 2015, si tratta di:
    1. i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2. i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3. i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione. qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    4. i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    5. i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi i e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
    6. i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
    Nella maggior parte dei casi, come si nota, si tratta di un ampliamento della platea dei beneficiari ottenuto allentando il vincolo riguardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia con riferimento, in gran parte, ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, venendo anche incontro alle richieste presentate al riguardo da Federmanager.
    E' rilevante segnalare, a tale proposito, l'ampliamento dei casi di cessazione del rapporto di lavoro ricompresi nel periodo 1/7-31/12/2012.
    Le modalità operative di attuazione di tali disposizioni verranno definite, in modo analogo a quanto avvenuto in precedenza, con un decreto interministeriale Lavoro-Economia da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 2 marzo 2014).
    Con quest'ultimo scaglione, il numero dei soggetti beneficiari delle successive operazioni di salvaguardia ammonta complessivamente a 162.130 unità, coinvolgendo anche numerosi Colleghi coinvolti in questi anni da processi di esodo dalle Aziende, per cui rinviamo a una successiva comunicazione per una illustrazione riepilogativa di tutte le operazioni di salvaguardia.
  • IL DIRETTORE GENERALE
    Mario Cardoni